24 Marzo 2021

Beni strumentali: aliquote, fruizione ed obblighi per il Credito d’Imposta

Approfondendo i particolari in merito al Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali, quest’ultimo presenta un’ampia differenziazione quando si entra nel merito delle aliquote e della fruizione.

Infatti, le percentuali di attribuzione del credito variano in base alla tipologia di bene e al periodo fiscale, a seconda di quest’ultimo, inoltre, è possibile usufruire del credito in differenti quote di pari importo (contattaci per maggiori dettagli).

Ricordiamo essere agevolabili, salvo particolari eccezioni, i beni materiali e immateriali non 4.0, i beni materiali 4.0 definiti nell’allegato A della legge n. 232 del 2016 e i beni immateriali 4.0 definiti nell’allegato B della legge n. 232 del 2016.

L’Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di compensare in un periodo d’imposta successivo le quote annuali di Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali non compensate, in tutto o in parte, nell’anno di competenza per incapienza dei debiti fiscali e contributivi.

Va evidenziato come per i soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori ai 5M€ il Credito d’Imposta per gli investimenti in beni non 4.0 effettuati tra il 16/11/2020 e il 31/12/2021 (30/06/2022) è fruibile in un’unica quota.

La fruizione del credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali comporta l’obbligo di conservazione delle fatture e di altri documenti relativi all’acquisizione del bene recanti le apposite diciture:

  • bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, L. 160/2019 (periodo fiscale 2020);
  • bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, L.178/2020 (periodo fiscale 2021-2022).

Nello specifico, per Beni con costo > 300k€, è necessario presentare una perizia tecnica semplice (nel periodo fiscale 2020) ed una perizia tecnica asseverata (nel periodo fiscale 2021-2022) o un attestato di conformità per l’attestazione del possesso dei requisiti tecnici tali da includere i beni negli elenchi degli allegati A e B della legge n. 232 del 2016 e dell’interconnessione.

Infine, se i Beni ammontano ad un costo < 300k€ è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del P.R. 445/2000 per l’attestazione del possesso dei requisiti tecnici tali da includere i beni negli elenchi degli allegati A e B della legge n. 232 del 2016 e dell’interconnessione (periodo fiscale 2020 – 2021 – 2022).

Per quanto riguarda la più volte citata Comunicazione al MISE a consuntivo a livello di contenuto, le modalità ed i termini di presentazione saranno comunicati con apposito decreto direttoriale dal MISE.

E’ importante sottolineare che la conservazione dell’agevolazione è subordinata al mantenimento del bene, il contribuente dovrà astenersi da eventuale cessione a titolo oneroso o delocalizzazione al di fuori del territorio dello Stato per i seguenti periodi:

• fino al 31/12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per beni non 4.0;
• fino al 31/12 del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0.

Diversamente scatta il recupero all’agevolazione essendone decaduti i requisiti per usufruire della misura.

Fanno eccezione i seguenti casi. In primo luogo, se c’è stata l’effettuazione di un investimento sostitutivo del bene materiale 4.0 oggetto di cessione, nel medesimo periodo d’imposta, con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Oppure se la destinazione del bene all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato senza che si possa configurare una delocalizzazione all’estero, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) (Interpello n. 14 del 24 gennaio 2020).

Va ribadito che l’agevolazione resta in capo al cessionario in caso di affitto d’azienda o ramo d’azienda, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 8/E/2019.


La conservazione dell’agevolazione in merito ai beni 4.0 è subordinata ad un uso costante ed effettivo in modalità 4.0 del bene. Nel caso di beni che possono operare in modalità 4.0 e in modalità manuale, la seconda deve essere prevista solo per periodi non preponderanti rispetto al tempo complessivo di utilizzo.

A riguardo si rimanda all’interpello 956-1660/2018 dove un utilizzo per il 7,23% del tempo di un bene in modalità manuale è considerata condizione marginale e pertanto la condizione di uso continuativo in modalità 4.0 è considerata rispettata.

Per ulteriori informazioni in merito a categorie e periodi fiscali dei Beni Strumentali approfondisci qui.

Contattaci per sapere come la tua impresa potrà usufruire del credito d’imposta.

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