Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 15 settembre 2023. Il DPCM regola la procedura di certificazione per attività di R&S. Tale decreto entrerà in vigore il 19 novembre, con completamento della disciplina a 90 giorni richiesti dal MIMIT per curare gli ultimi aspetti procedurali.
I crediti di imposta per cui sarà necessaria la certificazione sono quelli in vigore per gli investimenti in:
Previsto, inoltre, l’obbligo di versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria pari a 252 euro per ogni richiesta di certificazione.
Il MIMIT elaborerà le Linee guida per la corretta applicazione dei crediti d’imposta R&S, con le quali potranno essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività, nonché ai diversi settori e comparti economici.
Il MIMIT potrà procedere all’esame delle certificazioni, verificando correttezza formale e la rispondenza alle disposizioni agevolative e alle Linee guida. A tal fine, il Ministero potrà richiedere ai soggetti certificatori l‘invio di copia della documentazione tecnica, contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione delle attività R&S. La richiesta dovrà essere effettuata entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della certificazione, dandone notizia all’impresa. I certificatori dovranno inviare la documentazione richiesta entro i 15 giorni successivi, mentre al MIMIT spetteranno ulteriori 60 giorni per terminare l’attività di controllo.
La certificazione può esser richiesta da coloro che hanno effettuato o intendono effettuare investimenti in attività ammissibili ai crediti d’imposta, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo di tali crediti non siano state già constatate con PVC o atto impositivo.
Le imprese interessate devono inoltrare una specifica richiesta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite l’apposito modello, che sarà approvato con il richiamato decreto direttoriale. Nel modulo dovranno essere indicati:
La certificazione attesterà la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al beneficio. La certificazione sarà vincolante per l’amministrazione finanziaria, saranno previste eccezioni.
Il sistema di certificazione degli investimenti ammissibili al credito di imposta focus articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Nell’ambito del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo relativo a farmaci si elimina la parola nuovi (riferibile ai farmaci) chiarendo che l’agevolazione si applica a tutte le attività di ricerca del settore farmaceutico. Quindi, non alla sola attività riferibile a nuovi medicinali. Citando il decreto: “Tale intervento appare necessario anche alla luce della circostanza che l’intera attività di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico è sempre innovativa indipendentemente dal fatto che il farmaco sia di prima produzione”.
Le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualifica degli investimenti effettuati o da effettuare per definirne la loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
La certificazione può essere richiesta anche per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica. Tale certificazione porterà alla maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.
La certificazione può essere richiesta se:
La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati dal Ministero dello sviluppo economico. FI Group può supportarti nella certificazione dei tuoi crediti, richiedi subito un audit gratuito.
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