22 Luglio 2021

Procedure di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla spettanza del Credito d’Imposta per attività di R&S

La ripresa delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione è stata determinata dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, con cui è stata sancita la ripresa dell’invio delle lettere di compliance dirette a consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione. Evitando l’applicazione di sanzioni a seguito di successive attività di controllo e accertamento.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate comprendono anche la verifica dei criteri per accedere al Credito d’Imposta per le attività di R&S.

Le linee guida per gli Uffici per la ripresa della notifica degli atti di controllo sono state emesse con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia, Prot. N.88314 del 6 aprile 2021.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 4/E del 7 maggio 2021.

I controlli effettuati nel corso degli ultimi anni hanno messo in evidenza comportamenti fraudolenti nell’ambito della fruizione dei crediti d’imposta, in particolare riguardo a:

  • R&S;
  • Investimenti nel Mezzogiorno;
  • Sisma Centro-Italia;
  • Zone economiche speciali;
  • Formazione 4.0.

La spettanza del credito d’imposta R&S nello specifico, è affidata all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza. Le quali potranno procedere al recupero dell’agevolazione senza ricorrere al preventivo parere tecnico del MISE, ricorrendovi solo in caso di alto tecnicismo.

I controlli verteranno sulla corretta applicazione della disciplina agevolativa sia da un punto di vista tecnico, ovvero conformità tra le attività svolte e i criteri del Manuale di Frascati. Sia da un punto di vista fiscale, ossia completezza e correttezza della documentazione a supporto delle attività.

Particolari punti critici riscontrati rispetto a:

  • Disallineamento tra le attività di R&S dichiarate e l’attività economica dell’Impresa;
  • Struttura aziendale non adeguata;
  • Costi relativi ad attività intra-muros per i periodi fiscali 2012-2013-2014 formalmente assenti, con alterazione della media triennale e della spesa incrementale.

L’individuazione di anomalie nella fruizione del credito oltre ai controlli diretti da parte dell’Agenzia delle Entrate può emergere anche da liquidazioni automatiche o controlli formali delle dichiarazioni dei redditi. Nonché tramite il controllo degli F24 e delle fatture elettroniche emesse dalla Società.

È bene distinguere tra credito non spettante e credito inesistente.

Nel primo caso l’utilizzo in eccedenza o di un credito d’imposta in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, come indicato dall’articolo 13, comma 4, del Dlgs 471/1997, comporta una sanzione pari al 30% del credito utilizzato.

Nel secondo caso, la fruizione di credito inesistente (credito relativo ad attività o spese non ammissibili), come indicato dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs 741/1997, comporta sanzioni dal 100% al 200% e tali somme possono essere recuperate entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito stesso.

Al contribuente, inoltre, è data la possibilità di regolarizzare la sua posizione fiscale a seguito di mancato, omesso o insufficiente versamento d’imposta tributi attraverso il ravvedimento operoso introdotto all’articolo 13 del Decreto-Legge n. 472 del 1997 e successive modifiche del Decreto-Legge 193 del 2016.

Il ravvedimento operoso è un processo attraverso cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare la propria posizione fiscale. Versando l’importo dovuto e maggiorato da sanzioni e interessi ridotti.

Il vantaggio consentito al ravvedimento operoso consiste nella riduzione delle sanzioni proporzionale al tempo che intercorre tra la violazione di obblighi tributari e ravvedimento stesso. Con la riforma della legge di stabilità del 2015 è possibile fruire del ravvedimento operoso anche dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’Art. 24 legge 7 gennaio 1929 n. 4.

FI Group in collaborazione con lo studio Fantozzi & Associati sta tenendo una serie di webinar in merito ai controlli dell’Agenzia delle Entrate. Gli incontri mensili trattano di Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo e non solo.

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