Pubblicato il decreto direttoriale che dispone l’apertura, dalle ore 12 del 7 agosto 2024, della piattaforma del GSE e del via libera del Piano Transizione 5.0. Si tratta della versione ufficiale, l’ultima versione del documento ricalca in larga parte le ultime bozze approfondite negli articoli precedenti, confermando le principali novità di cui si è sentito parlare:
L’articolo 11 si focalizza sul divieto di cumulo, modificato rispetto alle bozze precedenti, non prevendo più la cumulabilità generale con le altre misure finanziate dall’UE. La misura resta cumulabile unicamente con gli altri incentivi finanziati con risorse nazionali, sempre ad eccezione del credito d’imposta ZES e Transizione 4.0.
Si rimane in attesa delle linee guida con gli esempi per l’applicazione del piano.
Si ricorda che il principio DNSH (Do No Significant Harm) richiede che gli interventi previsti dal PNRR non arrechino danno significativo all’ambiente. Il piano Transizione 5.0 fa parte del PNRR, quindi, è soggetto al rispetto di questo principio. Il l Governo sta lavorando per semplificare l’applicazione del principio DNSH come causa di esclusione delle attività del piano Transizione 5.0.
Certificatori
Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:
Inoltre, per quanto riguarda la perizia tecnica asseverata si precisa che i relativi attestati dovranno essere adottati sulla base degli appositi modelli che verranno messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE.
Il decreto attuativo definisce le procedure per l’accesso al bonus Transizione 5.0. Agevolati gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025.
Rivediamo le caratteristiche principali dell’incentivo del Piano Transizione 5.0.
L’incentivo 5.0 si applicherà agli investimenti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, relativamente a beni materiali strumentali nuovi di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016. Il requisito fondamentale è la riduzione dei consumi energetici di almeno il 3 per cento per l’intera struttura produttiva o di almeno il 5 per cento per i singoli processi interessati dall’investimento.
Per i beni rientranti negli allegati A e B, per determinare il momento in cui il progetto d’investimento è completato, si applicano le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati. Si conferma che gli investimenti ammessi sono agevolabili nel limite massimo complessivo di 50.000.000€ annui per ciascun beneficiario, indipendentemente dalla data di avvio del medesimo progetto.
Inoltre, sono agevolati anche:
Si ricorda che è obbligatorio il requisito dell’interconnessione al sistema di gestione della produzione aziendale, con la necessità di apportare una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva pari almeno al 3 per cento (5 per cento esclusivamente per i processi interessati dall’investimento). Il credito di imposta 5.0 sarà quindi pari a:
Percentuale credito d’imposta | Quota investimenti agevolata |
---|---|
35 per cento del costo | fino a 2,5 milioni di euro |
15 per cento del costo | tra 2,5 e 10 mln |
5 per cento del costo | tra 10 e 50 mln |
Alle aliquote ordinarie dell’incentivo 5.0 si affiancano le percentuali maggiorate per risparmi energetici superiori alla soglia del 3 per cento o del 5 per cento.
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