26 Settembre 2024

Pubblicate sul sito del GSE le prime FAQ sul piano Transizione 5.0. In collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono state date le prime risposte a quesiti comuni relative l’incentivo per la transizione digitale e green delle imprese.

FAQ Transizione 5.0

A seguire alcune delle FAQ riportate sul sito del GSE.

E’ possibile cumulare Il credito d’imposta con altre agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea?

Il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31.5.2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con:

  • Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
  • Fondo sociale europeo + (FSE)
  • Fondo per la transizione giusta (JTF)
  • Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
  • Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Il credito d’imposta 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni?

Il DM “Transizione 5.0” prevede specifiche regole per la cumulabilità con gli incentivi esistenti.

In particolare, l’articolo 11 stabilisce che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Inoltre, il DM Transizione 5.0 prevede la non cumulabilità del credito d’imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con i seguenti incentivi esistenti:

  • il credito d’imposta Transizione 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
  • il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) di cui all’art. 16 del DL 124/2023, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) dall’art. 13 del DL 60/2024.

Quali sono gli investimenti agevolabili nell’ambito del piano Transizione 5.0 e quali condizioni devono possedere?

La misura Transizione 5.0 supporta i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, che mirano a ridurre i consumi energetici della struttura produttiva o dei processi coinvolti. Per essere agevolabili, questi progetti devono comportare una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% o dei processi interessati di almeno il 5%.

Gli investimenti devono essere effettuati in:

  • Beni materiali nuovi: Strumentali all’esercizio d’impresa, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
  • Beni immateriali nuovi: Inclusi software per la gestione d’impresa, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza energetica.

Sono agevolabili anche:

  • Investimenti in beni materiali nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, esclusi quelli a biomassa.
  • Spese per attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione digitale ed energetica delle imprese, fino al 10% dell’importo degli investimenti materiali e immateriali, con un limite di 300 mila euro.

Alcune categorie di beni sono escluse dall’agevolazione, come veicoli, beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni, e beni devolvibili gratuitamente delle imprese operanti in concessione. Inoltre, gli interventi non devono arrecare danni significativi all’ambiente, in conformità con il principio DNSH (Do No Significant Harm).

È possibile presentare comunicazioni per più di un progetto d’innovazione?

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. In relazione allo stessa struttura produttiva, identificata dai dati catastali dichiarati, non possono esistere più richieste in stato “bozza”/”inviata”, è invece possibile inviare un’ulteriore comunicazione se sulla stessa struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati.

Si precisa che per progetti conclusi si intendono i progetti per i quali, nell’ambito della comunicazione di completamento del progetto d’innovazione, il GSE ha notificato all’impresa beneficiaria la “Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione”.

Si ricorda che gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.

Chi può rilasciare la perizia tecnica asseverata prevista dall’ art.16 del Decreto Ministeriale del 24 luglio 2024?

La perizia asseverata può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. Gli enti di certificazione accreditati possono rilasciare un attestato di conformità. La perizia asseverata/attestazione di conformità dovrà attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Come si calcola la riduzione dei consumi energetici?

La riduzione dei consumi energetici è calcolata mediante il confronto della stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento (per il dettaglio si veda il Capitolo 2 della Circolare Operativa).

La riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata solo in relazione ai beni strumentali materiali ed immateriali (allegati A e B, Legge n° 232 del 2016) o deve considerare anche l’eventuale investimento finalizzato all’autoproduzione?

Il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall’investimento. Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili ed attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell’incentivo.

Fonte: https://supportogse.service-now.com/

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